Il TAR si è espresso sulla querelle Gestione Acqua/Egato6

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto i ricorsi presentati da Gestione Acqua S.p.A. contro l’esclusione di alcuni progetti del servizio idrico dell’Ambito territoriale ottimale n. 6 Alessandrino dai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per la sicurezza del settore idrico (PNISSI).

La sentenza, che riunisce due procedimenti distinti, riguarda i progetti presentati dall’EGATO 6 Alessandrino al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nei quali Gestione Acqua figurava come soggetto attuatore nell’ambito della cosiddetta Rete Idrica AGC, un contratto di rete che coinvolge più gestori del territorio.

 

Il nodo del problema

Il nodo centrale della decisione riguarda la legittimità dell’assetto gestionale del servizio idrico integrato. Secondo il Ministero, sulla base dei pareri espressi da ARERA, l’affidamento prorogato fino al 2034 e fondato sulla Rete AGC non rispetta la normativa vigente, che impone la presenza di un gestore unico di ambito. Una valutazione che Gestione Acqua aveva contestato, sostenendo la correttezza del modello adottato e la propria legittimazione a partecipare ai bandi di finanziamento.

 

La sentenza

Il TAR ha riconosciuto l’interesse e la legittimazione della società a presentare ricorso, pur non essendo formalmente beneficiaria dei fondi, ma ha respinto tutte le censure nel merito. I giudici hanno ritenuto pienamente legittima l’attività istruttoria svolta dal Ministero delle Infrastrutture, chiamato a verificare la conformità dell’affidamento del servizio come requisito essenziale per l’accesso ai finanziamenti PNRR e PNISSI.

 

Nel merito, la sentenza chiarisce che la Rete Idrica AGC non configura un vero gestore unico di ambito, come richiesto dal decreto legislativo 152/2006. Nonostante l’esistenza di un soggetto aggregato dotato di personalità giuridica, la gestione continua infatti a essere esercitata in modo frammentato dai singoli operatori sui rispettivi territori, in contrasto con il principio di unicità del servizio idrico integrato.

 

Il TAR ha inoltre escluso che la proroga dell’affidamento disposta dall’EGATO 6 nel 2018 fino al 2034 possa rientrare nel regime transitorio dei cosiddetti “gestori salvaguardati”. Tale regime, di natura eccezionale e temporanea, non consente infatti di perpetuare assetti gestionali plurimi né di rinviare indefinitamente il passaggio a un gestore unico.

 

 

Respinte anche le doglianze relative alla violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, partecipazione procedimentale e legittimo affidamento. Secondo i giudici, l’accesso ai fondi straordinari del PNRR non costituisce un diritto acquisito, ma un’aspettativa subordinata al rigoroso rispetto dei requisiti normativi. I finanziamenti pubblici, sottolinea la sentenza, non possono sostenere modelli gestionali strutturalmente non conformi alla disciplina vigente.

 

Sul piano politico-amministrativo locale, la decisione rafforza la linea seguita dal Ministero e da ARERA e conferma l’illegittimità dell’assetto su cui si è retta finora la gestione del servizio idrico nell’Alessandrino. Non a caso, lo stesso EGATO 6 ha successivamente rinunciato ai propri ricorsi e avviato un percorso di adeguamento alle indicazioni normative, individuando un nuovo modello gestionale.

 

La soddisfazione di Giacomo Perocchio

Nel commentare la sentenza, il presidente di EGATO 6, Giacomo Perocchio, ha espresso soddisfazione per l’esito del giudizio, sottolineando come il TAR abbia riconosciuto che l’ente ha agito nell’esclusivo interesse pubblico e a tutela del servizio. Perocchio ha evidenziato il lavoro svolto dagli amministratori locali e ha ribadito la volontà di proseguire lungo il percorso intrapreso, puntando a nuovi investimenti per la riduzione delle perdite idriche.

 

La sentenza riconosce tuttavia che l’assetto gestionale contestato era stato costruito sulla base di atti adottati in buona fede dagli enti di governo dell’ambito, motivo per cui le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. Allo stesso tempo, il pronunciamento mette in luce come l’affidamento disposto da EGATO 6 sette anni fa fosse allora legittimo, un passaggio che potrebbe aprire la strada a nuovi contenziosi e a eventuali richieste risarcitorie.

 

Futuro incerto

Ora l’ente d’ambito è chiamato, entro pochi mesi, a procedere con un nuovo affidamento del servizio idrico. Resta aperta la questione di chi si occuperà in futuro della gestione dell’acqua nei territori di Novi e Tortona e quale sarà il ruolo degli attuali operatori. Se la sentenza del TAR chiarisce definitivamente il passato, il futuro della gestione idrica nell’Alessandrino appare ancora carico di interrogativi.